Art. 2.

      1. Ferme restando le competenze delle soprintendenze in materia di attività di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico, gli interventi necessari alla salvaguardia, il recupero e la valorizzazione di tale patrimonio presente nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. La gestione del Parco è affidata agli enti locali e deve essere effettuata garantendo la partecipazione dell'Università degli studi di Foggia, delle associazioni culturali e degli organismi della rappresentanza ecclesiastica presenti nel territorio ai fini dell'individuazione e della perimetrazione

 

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delle aree di interesse archeologico e culturale, nonché dell'organizzazione e della gestione di strutture e di servizi destinati alla fruizione didattico-scientifica e turistica.